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L’art. 42 Legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), in vigore dal 29 luglio 2009, ha apportato modifiche all’articolo 2250 del Codice Civile, introducendo nuovi obblighi sulla pubblicità di specifiche informazioni negli atti, nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi ecc.) e nel sito Web delle società, sia di persone che di capitali. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire, attraverso tale mezzo, oltre alla denominazione (ragione sociale) le seguenti informazioni:
La sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese presso la quale risulta iscritta
Il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
L’eventuale stato di liquidazione della società
L’eventuale stato di società con unico socio per le Spa e Srl.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” comprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.
Attenzione quindi a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 del Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
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